Art. 1.
(Accertamento della scomparsa di persone in caso di gravi calamità naturali).

      1. In caso di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali, si applica l'articolo 78 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e si procede a formare e a trascrivere nei relativi atti dello stato civile il certificato di morte, previa procedura di rettificazione effettuata a seguito del decreto emesso dal procuratore della Repubblica.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e le modalità di accertamento della scomparsa della persona, che deve essere comunque effettuato dalle autorità competenti entro e non oltre il termine di un mese dalla denuncia della scomparsa.